Richiedenti Asilo

La definizione indica qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo ovvero protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva da parte delle autorità.

La protezione internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.

Per status di rifugiato si intende il riconoscimento di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide quale rifugiato, ovvero colui che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

L’asilo è un diritto fondamentale, garantito dall’articolo 10 della Costituzione italiana e i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato sono definiti dall’articolo 1, lettera A, comma 2 della Convenzione di Ginevra del 1951. La Convenzione sancisce anche il principio fondamentale di non-refoulement, che afferma che nessuna persona può essere respinta verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate.

Per status di protezione sussidiaria si intende il riconoscimento di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria, ovvero colui che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Il richiedente asilo, così come il titolare di protezione internazionale, può beneficiare di un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall’Italia e dall’Unione Europea.