Tutela dei diritti e processo telematico

È singolare notare come in prossimità della data del 4 maggio, indicato quale giorno dell’allentamento del lockdown, le pagine dei giornali siano piene di ipotesi, possibilità e modalità di ripresa del mondo del lavoro, con interesse anche alla riapertura di alcune attività utili per lo svago e la cura della persona, sino a prospettive per andare in spiaggia la prossima estate. È vivo, in questo contesto, il confronto con le parti sociali, con i rappresentanti delle categorie che cercano di trovare una sintesi tra l’esigenza di garantire la salute di tutti e la necessità di tornare alla vita di prima.

In questo fermento, però, stride l’assoluto silenzio che regna nel mondo della giustizia, quell’immobilismo che ha caratterizzano un settore importantissimo che si è interrotto da oltre due mesi. Appare strano come il mondo giudiziario, in un periodo così importante, non abbia saputo trovare un mezzo, uno strumento per continuare il suo andamento, seppur rallentato o emergenziale, anziché indicare quale unica soluzione il blocco di quasi tutte le udienze e la presenza dei dipendenti esclusivamente a copertura di alcuni presidi.

Ancor più inaccettabili, infine, appaiono le prospettive future e le proposte che il Ministero sta avanzando per garantire l’operatività della giustizia nella fase-2, alla ripresa delle attività. Occorre ricordare, infatti, che la sospensione delle udienze è stata fissata sino al prossimo 11 maggio, ma appare ormai confermato come quest’andamento a rilento della macchina giudiziaria continuerà quantomeno sino al 30 giugno e forse anche oltre.

La prospettiva sembra essere quella di una frenata dell’attività per oltre sei mesi, a voler accettare che i diritti dei cittadini possano essere sospesi per un così lungo lasso di tempo, fatta eccezione che per pochissime materie. Ma ciò che più allarma è la prospettiva avanzata dal Ministero, e confermata dal Parlamento, sullo svolgimento delle udienze, sia civili che penale, in remoto, attraverso uno strumento informatico che consenta a tutti i soggetti interessati di poter partecipare ognuno da una propria postazione.

In un mondo informatizzato e soprattutto agli occhi di chi non conosce le dinamiche dell’attività giudiziaria, questa potrebbe apparire come una soluzione sensata e fortemente garantista della salute dei soggetti; forse è cosi per le persone ma non lo è certo per i loro diritti. Operare da remoto rappresenta uno snaturare l’udienza, soprattutto penale, e la sua oralità che è vista dal nostro ordinamento come garanzia di quel giusto processo di cui tanto si è discusso.

Se solo ci soffermiamo nella condizione dell’imputato, ancor peggio se arrestato o detenuto in misura cautelare, che da uno schermo vedrà dei volti che decidono sulla sua vita e sui suoi diritti, senza poter interloquire personalmente quantomeno col proprio difensore, che dovrà decidere dietro una cornetta sulle proposte che l’avvocato gli prospetterà per la definizione del procedimento, ben sapendo che spesso la presenza fisica ed il poter parlare guardandosi negli occhi sono di aiuto. Si arriverebbe così ad una impersonalizzazione del processo che ne svilisce la natura e l’importanza, senza dimenticare che, soprattutto nei procedimenti penali, le decisioni che l’avvocato e l’imputato sono chiamati ad assumere sono immediate ed imprevedibili, così da rendere ancor più urgenze ed indispensabile un confronto diretto tra tutti i soggetti interessati. Un esempio per tutti, si pensi alla possibilità di concordare con il pubblico ministero un patteggiamento.

Ancor più grave, invece, appare la condizione dell’imputato più debole, colui che non ha un difensore di fiducia, che vive ai margini, che deve avvalersi di un difensore d’ufficio, che gli viene assegnato dal Tribunale e con il quale non ha mai avuto alcun contatto. Pensate alla sua posizione quando dovrà ascoltare i suoi consigli nelle modalità indicate in precedenza, senza poterlo guardale negli occhi, talvolta anche senza un ausilio linguistico, basti pensare a chi parla poco l’italiano, o in generale a chi non conosce i meccanismi o le dinamiche del processo.

Tutto ciò appare inaccettabile, soprattutto laddove questa soluzione sia l’unica che sia stata valutata ed applicata. Nel corso di questi mesi non si è mai pensato di trovare una soluzione alternativa, seppure, quantomeno nel Tribunale di Roma, del tutto praticabile.

Alcune aule di udienza destinate ai processi penali sono molto ampie, ove quelle distanze previste dalle regole del distanziamento sociale potrebbero essere garantite, anche in misura superiore; avrebbe potuto prevedersi l’installazione di pannelli divisori, così come indicati per i ristoranti e fissare le udienze ad orario, così da evitare assembramenti fuori dall’aula.

Ma nulla di tutto questo è stato anche solo pensato, si è preferito sacrificare i diritti dei cittadini lasciando all’avvocatura il compito di protestare a loro garanzia, per poi poter addebitare alle loro proteste l’eventuale ritardo e/o rallentamento dell’attività giudiziaria.

Inoltre si è ignorato, volutamente, che il sistema informatico proposto comporterà necessariamente dei disservizi in quanto lo si vuole applicare in un ambito che non è sufficientemente informatizzato e, quindi, non ha a disposizione la strumentazione necessaria per operare in queste modalità.

Già adesso emergono i primi dubbi circa la garanzia e la tutela dei dati sensibili che una simile procedura metterebbe in gioco, senza pensare alle garanzie che si dovrebbero adottare in occasione di attività istruttorie molto delicate, quale l’esame testimoniale, l’audizione del minore, o anche della vittima vulnerabile, tutte attività, quest’ultime, il cui svolgimento spesso risponde a quelle ragioni di urgenza e di tempestività che ne imporrebbero l’esecuzione anche in questa fase emergenziale, ma per le quali le modalità in remoto sarebbero del tutto inadeguate, se non anche dannose.

Seppur i maggiori dubbi sorgono per i procedimenti penali, non può nascondersi come le udienze da remoto possano essere inadeguate anche in alcuni procedimenti civili, il pensiero va rivolto, in modo particolare, a tutti quei procedimenti nei quali è previsto che il Giudice esperisca un tentativo di conciliazione tra le parti, ove la presenza fisica degli interessati, unitamente a quella del Giudice, nell’esperienza comune ha sortito degli importati risultati e che, invece, verrebbe vanificata, da una partecipazione a distanza, spesso scarsamente incisiva. Senza parlare delle attività di audizione dei testi in occasione delle quale la partecipazione di tutte le parti è irrinunciabile.

Ad oggi, quindi, l’unica formula proposta dal Ministero è quella di una partecipazione da remoto, salvo rimette ai singoli giudici la possibilità, in presenza di fondate ragioni e, soprattutto, dinnanzi a difficoltà organizzative, di procedere ad una convocazione fisica delle parti; si comprenderà, però, come in assenza di un protocollo sanitario ben articolato, da applicare a garanzia della salute degli interessati, i rischi per le parti sarebbero altissimi.

Emilia Fucile
avvocato volontario Nucleo Assistenza Legale Caritas

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