Ospedali Psichiatrici Giudiziari: chiusura, superamento, illusione, inganno …

opgGli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), chiamati manicomi giudiziari/manicomi criminali fino all’introduzione della Legge n.375/1975, sono luoghi destinati all’internamento, controllo e ricovero di coloro che, pur avendo commesso reati ma ritenuti incapaci di intendere e di volere, sono considerati non imputabili e quindi non penalmente responsabili ma socialmente pericolosi. Tale impianto normativo fa riferimento al Codice di procedura penale datato 1930 (art. 85 e art.222) e più noto come Codice Rocco.

Sono istituzioni segreganti e totali, un microcosmo in cui alla durezza della vita in carcere si aggiunge l’isolamento di un’esistenza in manicomio. Come ripeteva Franco Basaglia, “sono vere e proprie fosse dei serpenti con persone legate ai letti e rinchiuse in isolamento per giorni e giorni … … Il reo non viene inviato in carcere perché non può comprendere ciò che significa pena e rieducazione. Viene allora inviato in manicomio giudiziario dove espia in realtà una pena che comprende ancora meno”.

Quanto lontano è la struttura dell’OPG dalla comunità cristiana che ha il dovere di comprendere, accogliere anche il nemico nell’esercizio di una giustizia terrena che non può disumanizzare.

Eppure, come ha documentato la Commissione parlamentare d’inchiesta nel 2010, avviando una verifica sistematica dei 6 OPG italiani, gli internati vivevano in condizioni di assoluta privazione dei diritti elementari, nessun rispetto per una umanità comunque sofferente, reclusi in complessi fatiscenti che ricordavano più prigioni medioevali che strutture moderne di riabilitazione sanitaria e sociale, impossibilitati a difendersi, senza contatto con l’esterno. Luoghi dell’orrore, di internamento ed esclusione che l’allora Presidente della Repubblica Napolitano ha definito “strutture indegne per un paese civile”.

Il percorso di cambiamento avviato, sostenuto oltre che dal mondo scientifico anche da un’opinione pubblica “scandalizzata”, è animato dal nobile intento di cancellare la vergogna degli attuali istituti, non dissimili dai peggiori carceri, che hanno del tutto fallito e vanificato le funzioni di cura degli internati però non riesce ad incidere sul concetto di imputabilità e di riforma sostanziale, lasciando intatti i contenuti degli articoli del Codice Rocco.

Il Decreto Legge n.211, art.3 ter, del 22 dicembre 2011, così non sancisce la chiusura /cancellazione degli OPG ma ne fissa il definitivo “superamento” entro il 1° febbraio 2013. Non abolisce la misura di sicurezza detentiva, destinata all’autore di reato non imputabile e socialmente pericoloso, bensì delinea la realizzazione di nuove strutture (REMS) necessarie per il superamento/svuotamento dei 6 OPG esistenti e dislocati sul territorio nazionale. Le nuove strutture, su base regionale, saranno ad esclusiva gestione sanitaria interna e con attività di vigilanza esterna affidata alla Prefettura, attraverso l’utilizzo delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia penitenziaria).

L’iter parlamentare e le proroghe relative al termine del processo di superamento degli OPG hanno riproposto in tutta la loro virulenza antichi pregiudizi e dolorose stigmatizzazioni che tuttavia non hanno impedito l’approvazione della Legge n.81 del 30 maggio 2014, legge che non solo ha fissato al 31 marzo 2015 il definitivo “svuotamento” e trasferimento degli internati nelle REMS ma ha anche tra i suoi punti qualificanti la possibilità di “modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”. Tutte le regioni hanno così la possibilità di ridurre il numero di posti letto delle REMS e riconvertire il budget verso i DSM, al fine di garantire le attività di presa in carico territoriale e di restituzione sociale previste. Una occasione di rimettere al centro “un tentativo” di convivenza sociale, nel rispetto del malato, in un’ottica comunque di giustizia per chi ha sbagliato ma in una logica di corresponsabilità della società intera e comunque della comunità cristiana che non può escludere nessuno.

Purtroppo la regione Lazio non ha tenuto conto delle opportunità offerte dalla Legge n.81/2014 e, senza modifica dei programmi presentati né riduzione dei posti letto, ha deciso di investire tutte le risorse economiche disponibili nella realizzazione di REMS provvisorie e definitive, luoghi dove le persone “sono e restano internate, la cui valutazione della pericolosità e la destinazione rimarranno competenza della Magistratura”. Le REMS non sono la soluzione per superare gli OPG ma appaiono, allo stato attuale, una loro prosecuzione in dimensioni ridotte, perché definire nuovi requisiti strutturali e organizzativi per rendere più umane le condizioni di vita degli internati non basta a cambiare il volto ai luoghi dell’esclusione senza fine. Sarebbe stato necessario ed urgente rafforzare l’operatività dei DSM riqualificandone funzioni ed attività, spostare gli interventi dalle strutture ai percorsi di presa in carico, di cura e di inclusione sociale, nel solco tracciato dalle Leggi n.180/1978 e n.833/1978 che, chiudendo i manicomi, hanno indicato la strada per curare e restituire diritti e cittadinanza.

Non abbiamo certo bisogno di vedere riattualizzato un modello neomanicomiale con funzione giudiziario/custodialistica, fondato esclusivamente sulla pericolosità, sulla paura, sull’isolamento e la cronicità.

E poi quanto sarà lungo “il graduale trasferimento dagli OPG alle strutture esterne”?

Chi attende da anni, “da recluso, dimenticato, disumanizzato nel corpo e nello spirito, cancellato dalla società”, un’alternativa e una prospettiva di vita, ha diritto ad una risposta onesta e realistica, che cancelli ogni illusione ed inganno e restituisca “speranza”.

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